Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

4 . Con i provvedimenti previsti il ministro dei lavori pubblici disciplina la facoltà di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma terzo, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

5 . Con il decreto di cui al comma primo sono individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettività da escludere dal divieto di circolazione; sono altresì escluse dal divieto i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi di servizio.

Art. 7. (art. 5 cod. Str.) (modalità e procedura per l'esercizio della diffida da parte del ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza).

1 . Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma secondo, del codice, è esercitato dal ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.

2 . Il ministero dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma primo, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente.

3 . Per assicurare l'attuazione operativa del servizio di cui all'articolo 11, comma primo, lettera e) del codice, gli organi di polizia stradale che, per ragioni di istituto, rilevano casi di inosservanza delle norme di cui al comma primo, sono tenuti a trasmettere specifico rapporto al capo del compartimento dell'anas territorialmente competente. Il rapporto, cui viene allegata dettagliata relazione da parte dell'indicato ufficio statale periferico, viene trasmesso entro trenta giorni al ministero dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

4 . L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada può essere esercitato dal ministro dei lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio.

5 . Il provvedimento di diffida, predisposto dal competente ufficio dell'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, può essere emanato, su delega del ministro dei lavori pubblici, dal dirigente preposto all'ispettorato generale.

6 . Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati di inosservanza, senza che sia necessario specificare la fonte di informazione o la denuncia, le prescrizioni normative che si ritengono violate e gli interventi ritenuti necessari per ovviarvi. È fissato il termine, che non può essere, in genere, inferiore ai sessanta giorni, entro il quale l'ente proprietario deve ottemperare alla stessa. In caso di grave situazione di pericolo, il termine indicato può essere motivatamente ridotto.

7 . Il provvedimento di diffida deve essere notificato all'ente proprietario della strada inadempiente secondo le vigenti disposizioni di legge.

8 . Trascorso inutilmente il termine fissato nel provvedimento di diffida, il ministro dei lavori pubblici ordina, con provvedimento notificato all'ente proprietario inadempiente, la immediata esecuzione delle opere necessarie incaricando chi deve provvedervi e le modalità di essa.

9 . Ultimata l'esecuzione delle opere, il ministro dei lavori pubblici emette ordinanza- ingiunzione, a carico dello ente diffidato, di rivalere completamente il ministero dei lavori pubblici di tutte le somme erogate per l'esecuzione delle stesse, fissando il termine per il pagamento; in caso di inadempienza nel termine fissato, l'ordinanza-ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 8. (art. 6 cod. Str.) (aree interne ai porti e aeroporti)

1 . Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma settimo, del codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.

Art. 9. (art. 10 cod. Str.) (veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali)

1 . Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, di cui all'articolo 10, comma sedicesimo, del codice, sono determinate con le disposizioni che seguono.

A) per i veicoli a motore non atti al traino: a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice; a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h.

B) per i veicoli a motore atti al traino: b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6; b.2) massa aderente non inferiore al 75 per cento della massa complessiva massima; b.3) velocità massima calcolata per costruzione servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4) ; b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da elementi costruttivi: b.4.1) quando viaggiano isolati; b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma quinto, dell'appendice iii al titolo iii; b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva di 42 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore per i veicoli della categoria n3 ivi compresa l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma quinto, punto b) dell'appendice iii al titolo iii o della verifica ivi prevista del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kw. La massa complessiva di 42 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio; b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purchè riconosciuti ammissibili e affidabili dalla direzione generale della m.c.t.c., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata.

C) per i veicoli rimorchiati: c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra; c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar: c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t; c.c.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a 80 t e, in ogni caso, per i limiti di sagoma eccedenti quelli dell'articolo 61 del codice; c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h.

D) prove: d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condiziona che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze: d.1.1) 18 per cento per il veicolo isolato di cui al punto a); d.1.2) 16 per cento per lo spunto in salita e 18 per cento per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b); d.1.3) 8 per cento per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45; d.1.4) 4,5 per cento per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3; d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui al punto b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: d.2.1) 1,76 km/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4); d.2.2) 1,17 kw/t per combinazione della massa complessiva di oltre 150 t. Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kw/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 17,47 kw/t e 1,03 kw/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3; d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle disposizioni di cui agli allegati i e ii con esclusione del punto 1.1.4.2. Dell'allegato ii e della relativa appendice iii, iv, v, vi, e x della direttiva 71/320/cee e successive modificazioni: d.3.1) il tempo t, corrispondente a x = 75 per cento di cui al punto 2.4 dell'allegato iii, della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte le predette masse legali, nel rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria n3; d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui al punto b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6 per cento (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5 per cento (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25 + o - 5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso al alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km; d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato ii citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2), la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato ii. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.

2 . Le norme di cui al comma primo non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal ministro dei trasporti.

Art. 10. (art. 10 cod. Str.) (veicoli qualificati mezzi d'opera)

1 . Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui agli articoli 10, comma sedicesimo e all'articolo 54, comma primo, lettera n) del codice sono determinate dalle disposizioni dei commi seguenti.

 

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